STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE HIDALGO

Art. 1 – Costituzione e denominazione
I Signori Lucilla Catania, Roberto Gramiccia e Valentina Gramiccia sopra individuati costituiscono un’ Associazione denominata:
“ HIDALGO Associazione culturale per la promozione delle arti visive”
Art. 2 – Sede
La sede dell’associazione è stabilita nel comune di Roma (RM).
Ai soli fini di adempimento di tutte le formalità amministrative l’indirizzo della sede legale viene fissato in via dei Neofiti, 3 – 00184.
La modifica dell’indirizzo della sede legale all’interno dello stesso comune non costituisce modifica del presente statuto.
L’Associazione potrà istituire altre sedi e/o succursali in tutta Italia.

Art. 3 – Oggetto e scopo
L’Associazione non ha finalità di lucro, confessionali o politiche e si pone i seguenti scopi:
promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti le arti visive;
pianificare, sostenere e finanziare eventi, progetti e opere realizzate e proposte da artisti, curatori, critici e storici dell’arte prevalentemente indipendenti;
proporre progetti ed eventi artistici, anche attraverso l’individuazione di partnership interessate alla realizzazione degli stessi;
essere promotrice, inoltre, dell’organizzazione di eventi, conferenze e presentazioni al fine di porsi come risorsa e importante riferimento nella vita culturale e artistica della città di Roma in primis e in ogni altro luogo ritenuto idoneo;
valorizzare il lavoro collettivo e l’osmotica congiunzione fra tradizione e ricerca d’avanguardia, e di porsi come struttura aperta a contributi esterni e a stimoli volti al perseguimento di obiettivi condivisi;
promuovere manifestazioni culturali finalizzate alla valorizzazione di eventi legati alle attività artistiche e creative;
pubblicazione di opere editoriali di propria ideazione e per conto terzi;
corsi di formazione professionale;
organizzazione di laboratori internazionali per artisti emergenti provenienti da tutto il mondo;
promozione di iniziative mirate a favorire lo scambio e l’interazione tra differenti forme d’arte;
divulgare, promuovere e diffondere qualsiasi attività di carattere creativo attraverso tutte le forme possibili di contatti fra persone, enti ed associazioni;
proporsi come luogo di incontro, di aggregazione, discussione e laboratorio per i Soci.
Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’anno sociale decorre a partire dal 1 gennaio e termina al 31 dicembre.
Il primo anno sociale terminerà al 31/12/2014.

Art. 5 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio sociale sarà così costituito:
dai contribuiti versati dai Soci;
dalle elargizioni, donazioni e lasciti dei Soci, dalle sponsorizzazioni dei sostenitori dell’Associazione;
dai contributi ministeriali, regionali, internazionali e di ogni altro ente locale o pubblico; dai beni acquistati con detti contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, rimborsi;
entrate derivanti dall’esercizio di attività commerciali e produttive marginali ed accessorie alla realizzazione degli scopi dell’ente;
dal corrispettivo di servizi erogati dall’Associazione a terzi, fatto salvo il divieto di redistribuzione degli eventuali utili fra gli associati.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, salvo il caso di trasferimento mortis – causa, e comunque non è prevista rivalutazione delle stesse.

Art. 6 – Cariche elettive
L’Assemblea costitutiva elegge:
la Sig.ra Catania Lucilla come presidente;
La Sig.ra Gramiccia Valentina come tesoriere e vice presidente;
La Sig. Gramiccia Roberto come segretario.
I Sopra menzionati signori accettano la carica loro conferita e dichiarano che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla Legge e dallo Statuto dell’Associazione.
Le cariche si intendono conferite fino a revoca deliberata dall’assemblea o dimissioni comunicate per iscritto al Presidente. Nel caso di dimissioni da parte del Presidente la comunicazione dovrà essere indirizzata al Vice Presidente in carica.

Art. 7 – Soci
L’associazione è composta dai seguenti soci:
Fondatori;
Ordinari;
Onorari;
Sostenitori.
L’iscrizione all’associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente e si perfeziona con il rilascio della tessera. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Si decade da socio automaticamente:
– per mancato versamento della quota associativa, da effettuarsi entro il giorno 31 gennaio di ogni anno;
– per dimissioni scritte indirizzate al Presidente;
– per esclusione deliberata dal Presidente per gravi motivi da comunicarsi all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Nei casi di dimissioni ed esclusioni dalla qualifica di socio non si ha diritto alla restituzione delle quote annuali versate.
Sono soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione.
Sono soci Ordinari coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.
Sono soci Onorari coloro che saranno nominati dall’assemblea su segnalazione del Presidente.
Sono soci Sostenitori coloro che effettuano versamenti all’associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Presidente.
Per i soci Fondatori, Onorari, Sostenitori soggetti è escluso il versamento annuale della quota associativa ed in deroga a quanto sopra enunciato gli stessi non decadono dalla qualifica di soci.
Tutti i soci maggiori di età, indipendentemente dalla loro qualifica di Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori, hanno pari diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche del presente statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
L’assemblea degli aderenti all’associazione;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere;
il Consiglio direttivo.

Art. 9 – Assemblea
L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove mediante lettera raccomandata spedita ai soci o consegnata a mano almeno 15 giorni prima della data della riunione, o mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede sociale almeno 20 giorni prima della data della riunione.
L’assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 luglio.
L’assemblea ordinaria:
– nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il consiglio direttivo;
– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
– approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
– approva il bilancio dell’Associazione;
– delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole della metà più uno dei votanti.
L’assemblea straordinaria:
– delibera sulle modifiche del presente statuto;
– delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi titolo a parteciparvi, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L’assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta, vale a dire col voto favorevole della metà più uno dei votanti.
Ogni socio, ai sensi dell’art. 2538 secondo comma del codice civile, ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota versata. Ogni socio può rappresentare con delega scritta solo un altro socio.
L’assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso fossero impossibilitati ad assumere la presidenza sia il Presidente che il Vice Presidente, sarà l’assemblea stessa a nominare la persona che presiederà la riunione.
Il verbale della riunione è redatto da un segretario nominato dal Presidente.
Le delibere dell’assemblea sono affisse presso la sede sociale per un periodo di trenta giorni dalla data della delibera stessa.

Art. 10 – Presidente, Segretario e Tesoriere
Al Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. In particolare al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale.
La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso viene conferito il potere di proporre querela.
Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo la sostituzione avverrà in capo ad un associato indicato dal presidente.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa e la tenuta della contabilità.
Il Segretario cura la tenuta dei libri dell’Associazione.

Art. 11 – Libri
Oltre ai libri previsti dalla legge fiscale, l’associazione tiene il libro delle adunanze delle assemblee dei soci, il libro delle adunanze dell’organo direttivo e il libro degli associati.

Art. 12 – Bilancio
Gli esercizi dell’associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 giugno il Presidente deve predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’assemblea dei soci entro il 31 luglio. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’associazione, nei quindici giorni che precedono la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti.

Art. 13 – Avanzi di gestione
All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con scopi simili salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia fissate dalla legge.